STUDIO LEGALE NEGRONI
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Vietata ogni riproduzione anche parziale
Non
sempre
aver
bisogno
di
un
avvocato
vuol
dire
che
si
deve
affrontare
una
causa,
tempi
lunghi
della
giustizia,
risultati
imprevedibili,
esistono
due
ottime
alternative
rapide ed efficaci al giudizio.
1. La Mediazione.
Capiamoci!
Definizione
pratica
:
se
abbiamo
un
problema
legale,
prima
della
causa,
ci
si
può
(o
si
deve
per
alcune
materie)
rivolgere
ad
un
organismo
di
mediazione.
Un
mediatore
(terzo
ed
imparziale),
tenterà
di
aiutarci
a
trovare
una
soluzione
condivisa
ai
nostri
problemi,
quindi
non
un
giudice
che
darà
ragione
ad
uno
e
torto
all’altro,
ma
un
professionista
che
aiuterà
le
parti
a
trovare
un
accordo,
secondo
le
loro
specifiche
esigenze.
In
questa
sede
dovrete
essere
assistiti
da
un
avvocato
che
vi
aiuterà
nella
comprensione
delle
questioni
legali
ed
a
“tradurre”
dal
punto
di
vista
legale
le
vostre
richieste e che garantirà la legalità dell’eventuale accordo preso.
Definizione
giuridica
:
La
mediazione
è
l’attività
svolta
dal
mediatore,
terzo
imparziale
e
super
partes
tesa
a
coadiuvare
due
o
più
parti
nella
risoluzione
stragiudiziale
di
una
controversia
mediante
il
raggiungimento
di
un
accordo
amichevole.
E’
obbligatoria
nelle
seguenti
materie:
Condominio;
Diritti
reali
(proprietà,
usufrutto,
servitù);
Divisione;
Successioni
ereditarie;
Patti
di
famiglia;
Locazioni;
Comodato
(prestito
di
beni
a
titolo
gratuito);
Affitto
di
azienda;
Risarcimento
danni
da
responsabilità
medica
e
sanitaria;
Risarcimento
danni
da
diffamazione
a
mezzo
stampa
o
altro
mezzo;
Contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
2. La negoziazione assistita.
Capiamoci!
Definizione
pratica
:
Prima
di
una
probabile
causa
-
con
l’assistenza
di
un
Avvocato
-
è
possibile
tentare
di
trovare
un
accordo
con
l’altra
parte,
che
può
farsi
assistere
dal
suo
avvocato
di
fiducia.
In
questa
sede
pertanto
manca
l’intervento
di
un
terzo
imparziale
che
guida
e
facilita
la
procedura.
Anche
in
questo
caso
il
nostro
studio
può assistervi.
Definizione
giuridica:
La
negoziazione
assistita
consiste
in
un
accordo
attraverso
il
quale
le
parti,
assistite
da
uno
o
più
avvocati,
convengono
di
cooperare
in
buona
fede
e
con
lealtà
per
risolvere
in
via
amichevole
una
controversia.
E’
obbligatoria
nelle
seguenti
materie:
risarcimento
del
danno
da
circolazione
di
veicoli
e
natanti;
domanda
di
pagamento
a
qualsiasi
titolo
per
somme
fino
a
50
mila
euro,
escluse
le
materie
nelle
quali
è obbligatorio il tentativo di mediazione.