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Non sempre aver bisogno di un avvocato vuol dire che si deve affrontare una causa, tempi lunghi della giustizia, risultati imprevedibili, esistono due ottime alternative rapide ed efficaci al giudizio. 1. La Mediazione. Capiamoci! Definizione   pratica : se abbiamo un problema legale, prima della causa, ci si può (o si deve per alcune materie) rivolgere ad un organismo di mediazione. Un mediatore (terzo ed imparziale), tenterà di aiutarci a trovare una soluzione condivisa ai nostri problemi, quindi non un giudice che darà ragione ad uno e torto all’altro, ma un professionista che aiuterà le parti a trovare un accordo, secondo le loro specifiche esigenze. In questa sede dovrete essere assistiti da un avvocato che vi aiuterà nella comprensione delle questioni legali ed a “tradurre” dal punto di vista legale le vostre richieste e che garantirà la legalità dell’eventuale accordo preso. Definizione   giuridica : La mediazione è l’attività svolta dal mediatore, terzo imparziale e super partes tesa a coadiuvare due o più parti nella risoluzione stragiudiziale di una controversia mediante il raggiungimento di un accordo amichevole. E’ obbligatoria nelle seguenti materie: Condominio; Diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù); Divisione; Successioni ereditarie; Patti di famiglia; Locazioni; Comodato (prestito di beni a titolo gratuito); Affitto di azienda; Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria; Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo; Contratti assicurativi, bancari e finanziari. 2. La negoziazione assistita. Capiamoci! Definizione   pratica : Prima di una probabile causa - con l’assistenza di un Avvocato - è possibile tentare di trovare un accordo con l’altra parte, che può farsi assistere dal suo avvocato di fiducia. In questa sede pertanto manca l’intervento di un terzo imparziale che guida e facilita la procedura. Anche in questo caso il nostro studio può assistervi. Definizione giuridica: La negoziazione assistita consiste in un accordo attraverso il quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. E’ obbligatoria nelle seguenti materie: risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; domanda di pagamento a qualsiasi titolo per somme fino a 50 mila euro, escluse le materie nelle quali è obbligatorio il tentativo di mediazione.
La media-conciliazione e la negoziazione assistita